COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S .POL. AURORA avverso squalifica per 5 giornate calc. PIRINI MIRKO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U. n. 22 del 13.12.2006 gara POL. AURORA – POL. 2000 del 10.12.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S .POL. AURORA avverso squalifica per 5 giornate calc. PIRINI MIRKO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U. n. 22 del 13.12.2006 gara POL. AURORA – POL. 2000 del 10.12.2006 L’A.S. POL. AURORA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che non risulta che il calc.PIRINI abbia commesso le infrazioni imputategli. A fine gara, l’arbitro ha avuto contatti verbali unicamente con dirigenti dell’A.S. POL. AURORA e non anche con giocatori. Ritiene che il direttore di gara sia incorso in uno scambio di persona. Chiede un confronto del calc. PIRINI con il direttore di gara. La Commissione, - premesso che l’art.30 comma 4 preclude la possibilità di contraddittorio tra le parti interessate e l’arbitro; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito che, al termine dell’incontro, il calc.PIRINI, mentre stava entrando nello spogliatoio, da una distanza di circa 5 metri, gli urlava una frase offensiva; - ritenuto che il comportamento del calc.PIRINI, capitano dell’A.S. POL. AURORA possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 4 le giornate di squalifica del calc. PIRINI MIRKO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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