COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S. VERTICAL per presunta irregolarità gara VILLALTA – VERTICAL del 16.12.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S. VERTICAL per presunta irregolarità gara VILLALTA – VERTICAL del 16.12.2006 L’A.S. VERTICAL eccepisce in ordine alla gara sopra indicata in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file della POL. VILLALTA, il calc.FABBRI GIANLUCA, squalificato per una gara, come da C.U. n. 18 dell’8.11.2006. “Il tesserato scontava il turno di squalifica nella successiva decima giornata di campionato disputata in data 11.11.2006 Villalta – Castel Latino, ma detta gara veniva però annullata per irregolarità dal Giudice Sportivo, che ne dichiarava la ripetizione”. “A tal proposito, però, si evince dall’art.17 comma 4 del C.G.S. che le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di giustizia sportiva”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 18 del C.P. di Forlì, datato 8.11.2006, il calc.FABBRI GIANLUCA, fra i giocatori non espulsi, risulta squalificato per 1 gara per recidiva in ammonizione – 4^ infrazione; - preso atto che il calc. FABBRI GIANLUCA non ha preso parte alla gara Villalta – Castel Latino dell’11.11.2006, gara che, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. n. 19 del C.P. di Forlì, datato 15.11.2006, veniva annullata e ne veniva disposta la ripetizione; - atteso che l’art. 17 comma 4 del C.G.S. stabilisce che “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un valido risultato agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”; - accertato che il calc.FABBRI GIANLUCA ha partecipato alle successive gare della Pol.Villata del 18.11.2006, 25.11.2006 e 2.12.2006 (il 9.12.2006 la Pol. Villalta riposava); - valutato, pertanto, che il calc.FABBRI GIANLUCA ha partecipato, nelle file della POL.VILLALTA, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : VILLALTA 2 – VERTICAL 0) senza averne titolo , in quanto la squalifica comminatagli l’8.11.2006, ai sensi del citato art. 17 del C.G.S., non era ancora stata scontata; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere alla POL. VILLALTA la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara VILLALTA – VERTICAL del 16.12.2006 ed al calc. FABBRI GIANLUCA 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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