COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 002 del 06/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. VICALVI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31-12-2007 DEL CALCIATORE MUSCEDERE FELICE ADOTTATA DAL GIUDIECE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE E PUBBLICATA SUL COM. UFF. 39 DELL’8-6-2006. GARA VICALVI – TORRE CAIETANI DEL 13-5-2006 PLAY OFF 3^ CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 002 del 06/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. VICALVI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31-12-2007 DEL CALCIATORE MUSCEDERE FELICE ADOTTATA DAL GIUDIECE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE E PUBBLICATA SUL COM. UFF. 39 DELL’8-6-2006. GARA VICALVI – TORRE CAIETANI DEL 13-5-2006 PLAY OFF 3^ CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva nel suo referto, tra l’altro, che al termine della gara mentre si trovava da solo nel suo spogliatoio intento ad annotare i provvedimenti disciplinari sul referto, sentiva delle urla all’esterno e poi dei violenti colpi sulla porta del suo spogliatoio; prestava quindi attenzione a quanto veniva detto e sentiva distintamente la seguente frase: “vieni qui dammi una mano” e quasi subito veniva colpito da una borraccia lanciata all’interno che lo colpiva sulla nuca procurandogli un fortissimo dolore. Ciò nonostante riusciva ad aprire la porta ed a vedere un calciatore del Vicalvi, con un pantaloncino rosso ed una canottiera nera, che scappava via rifugiandosi nello spogliatoio dei “locali”. A quel punto era costretto a rientrare nello spogliatoio in quanto sentiva un fortissimo senso di stordimento e sbandamento e doveva sedersi su di una sedia per non cadere a terra. Il Giudice Sportivo competente sanzionava con la squalifica fino al 31-12-2007 il calciatore Serapiglia Adriano nella qualità di capitano e sino a quando non fosse stato trovato l’autore del riprovevole gesto, da addebitare con sicurezza ad un componente della squadra del Vicalvi. Avverso tale sanzione proponeva un primo reclamo alla Commissione Disciplinare la società Vicalvi che allegava una dichiarazione sottoscritta dal calciatore Muscedere Felice che si assumeva la paternità del gesto dichiarando che il lancio era stato un gesto istintivo e non con l’intenzione di colpire in quanto, comunque, non era possibile vedere l’interno dello spogliatoio e la bottiglietta era stata introdotta attraverso una fessura sulla parete dello spogliatoio alta circa due metri e cinquanta da terra. Veniva quindi ascoltato l’Arbitro della gara che precisava la conformazione dello spogliatoio che vedeva l’esistenza di uno spazio aperto, al di sotto del soffitto e dell’altezza di circa un metro, attraverso il quale era stata scagliata la bottiglietta piena d’acqua e non semivuota come sostenuto nel reclamo. La Commissione Disciplinare con decisione pubblicata il 31-5-2006, ritenendo credibile la dichiarazione del Muscedere, annullava la sanzione comminata al Serapiglia nella qualità di capitano e rimetteva gli atti al competente Giudice Sportivo per la posizione del Muscedere. Con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale 39 dell’8-6-2006 il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Frosinone comminava al Muscedere Felice la stessa sanzione comminata al Serapiglia e cioè la squalifica fino al 31-12-2007. Avverso tale sanzione reclama nuovamente il Vicalvi ritenendola eccessiva. Sostiene la reclamante che il gesto del suo tesserato, pur grave e censurabile, non può qualificarsi come violenza diretta ma solo come dolo eventuale in quanto la conformazione dello spogliatoio e l’ubicazione dell’apertura ove è stata scagliata la bottiglietta portano ad escludere l’intenzione di colpire l’Arbitro in una zona così sensibile e pericolosa come la nuca. Il reclamo è infondato e non può essere accolto. Infatti la ricostruzione logica operata dalla società, soprattutto in tema di dolo specifico ed eventuale, è stata già presa per buona dal Giudice di prime cure che ha, evidentemente, qualificato il gesto come caratterizzato da dolo eventuale e non da dolo specifico. Ragionando sulla misura della sanzione si arriva a tale conclusione con la semplice considerazione che, se il Giudice avesse ipotizzato che il calciatore autore del gesto abbia potuto vedere il bersaglio prescelto e scientemente colpirlo, avrebbe dovuto applicare ben altra sanzione, considerandone le modalità, la pericolosità e le conseguenze fisiche riportate dall’Arbitro. La conclusione benevola a cui è giunto il primo Giudice si fonda sul margine di incertezza che comunque sul punto è rimasto, anche se la frase distintamente percepita dal direttore di gara lascia il dubbio che il lanciatore si sia fatto aiutare da un’altra persona per sollevarsi sino all’altezza dell’apertura e vedere il bersaglio proditoriamente prescelto colpendolo con precisione. Tale dubbio non può essere fugato e quindi la sentenza va confermata in quanto caratterizzata da una giusta preoccupazione di garanzia dell’incolpato che, nel dubbio, merita che il suo gesto vada considerato con il grado di intensità nel dolo più attenuato. La sanzione è del tutto congrua e non merita alcuna rivisitazione ricordando che il dolo eventuale, pur se meno grave rispetto a quello specifico, rimane comunque una forma volontaria di commissione del fatto in cui l’autore, in spregio a qualsiasi cannone di prudenza e continenza, mette nel conto, non curandosene minimamente, che possano esservi conseguenze anche gravissime pur se non direttamente volute.Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERADi respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata.La tassa reclamo va incamerata.
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