COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 016 del 14/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CETUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL’11-5-2006 (Gara SAN GIOVANNI – CETUS ROMA del 7-5-2006 – Campionato II Categoria).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 016 del 14/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CETUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL’11-5-2006 (Gara SAN GIOVANNI – CETUS ROMA del 7-5-2006 – Campionato II Categoria). Con precedente decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale 107 del 1 giugno 2006 la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 nella gara in epigrafe a carico della San Giovanni per aver fatto partecipare alla gara in questione, sotto le mentite spoglie del calciatore Lulli Mauro, altro calciatore non identificato, utilizzando il cartellino federale dello stesso Lulli. Con la stessa delibera la Commissione inviata gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per accertare la effettiva identità del calciatore che ha partecipato alla gara al posto del Lulli. L’Ufficio Indagini con nota del 17-7 u.s. protocollo 142/FSB/fda ha trasmesso i risultati dell’indagine. Dalla stessa è emerso che i tesserati della società San Giovanni, ritualmente convocati, non si sono presentati, la qual cosa, se mai ce ne fosse stato bisogno, ha confermato che il sostituto del calciatore Lulli, totalmente ignaro della sostituzione di persona operata sfruttando il suo nome ed il suo cartellino federale, non poteva che essere il D’Innocenti Danilo, riconosciuto dalla società denunciante Cetus Roma, ed estremamente somigliante al Lulli, come dichiarato dal medesimo. Si spiega in tal modo la circostanza che per operare la sostituzione, si sia utilizzato il cartellino del Lulli, senza alterarlo, fidando nel fatto che la foto, peraltro sfocata, molto somigliante alla effettiva fisionomia del D’Innocenti, inducesse in errore l’Arbitro come in effetti era avvenuto, prima della denuncia immediata dei dirigenti del Cetus Roma. Della sostituzione di persona sono quindi responsabili oltre al D’Innocenti, anche il dirigente accompagnatore, responsabile della regolarità della posizione dei calciatori iscritti in distinta, mentre non è stata dimostrata la responsabilità del Presidente della società San Giovanni, in quanto non si è operato né un tesseramento irregolare né un’alterazione del documento identificativo, ma un raggiro nei confronti del direttore di gara, concepito e realizzato probabilmente all’impronta e non necessariamente premeditato ed organizzato in società. Risulta poi responsabile la società della irregolarità commessa dai propri tesserati ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del CGS. Relativamente alla commisurazione delle pene da infliggere ai tesserati ed alla società si osserva che il fatto appare connotato da particolari aspetti di eclatante slealtà sportiva. Oltre alla scorretta pratica di far partecipare alla gara un atleta che non ne aveva diritto, deve osservarsi che particolarmente scorretto e pericoloso appare il comportamento del calciatore D’Innocenti Danilo che ha utilizzato l’artifizio ed il raggiro per ingannare il direttore di gara, rispondendo all’appello con il nome di altro calciatore ed utilizzando, invito domino, il tesserino lasciato in società dallo stesso. Altrettanto scorretto è il comportamento del dirigente Stefano Olivieri che ha avallato l’inganno, redigendo e sottoscrivendo la distinta di gara recante la falsa indicazione del Lulli come partecipante alla gara con il numero 9, ed ha con ogni probabilità fornito il tesserino dello stesso di cui aveva la disponibilità al solo scopo di consentirne il consapevole utilizzo in gara e non certo per consentire l’alterazione delle generalità di altri calciatori. Le pene da irrogare sono quindi gravi ma sicuramente adeguate al fatto e si fissano come da dispositivo. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di comminare al calciatore D’INNOCENTI Danilo (tesserato nella stagione 2005-2006 con la società S.S.D. Monteporzio e nato il 29-9-1977) la squalifica di mesi sei a far data dalla pubblicazione della decisione. Di comminare al dirigente accompagnatore ufficiale della società San Giovanni OLIVIERI Stefano la inibizione per mesi sei a far data dalla pubblicazione della decisione. Di comminare alla società San Giovanni l’ammenda di € 1.000,00 Nulla sulle spese in quanto si è deciso sul punto nella delibera sopra richiamata del 1-6-2006 pubblicata nel comunicato ufficiale 107.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it