COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 024 del 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE AMBRA GIANCARLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 21.9.2006 (Gara: CAPODIMONTE – TUSCIA del 26.2.2006 – Campionato di I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 024 del 12/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE AMBRA GIANCARLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 21.9.2006
(Gara: CAPODIMONTE - TUSCIA del 26.2.2006 – Campionato di I Categoria)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udito, come da richiesta, il calciatore interessato;
considerato che dall’esame degli atti, se pur emerge la responsabilità del calciatore AMBRA, deve tuttavia riconoscersi che il comportamento sanzionato non è il frutto di una volontà tesa ad aggredire il calciatore avversario. Ed in realtà lo stesso VALERI riconosce che intervenendo in una accesa discussione il portiere AMBRA “nell’agitare le mani, lo colpiva con un dito all’occhio”.
Il comportamento del calciatore sanzionato non risulta quindi né violento né volontario, sussistono quindi giusti motivi per ridurre la squalifica.
Per quanto sopra, la Commissione
DELIBERA
Di accogliere il ricorso proposto e per l’effetto riduce la squalifica da 4 a 2 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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