COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 140 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MARSAGLIA avverso squalifica al 5.4.2008 calc.CERVINI CLAUDIO e al 5.4.2009 calc.CHIAPPAROLI GIOVANNI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 27.4.2006 gara MARSAGLIA – RIVER CLUB del 2.4.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 140 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MARSAGLIA avverso squalifica al 5.4.2008 calc.CERVINI CLAUDIO e al 5.4.2009 calc.CHIAPPAROLI GIOVANNI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 27.4.2006 gara MARSAGLIA – RIVER CLUB del 2.4.2006 L’U.S.MARSAGLIA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati sostenendo che dopo la rilevazione di un fallo suo carico, il calc.CHIAPPAROLI, in quanto capitano, avvicinatosi all’arbitro, chiedeva spiegazioni e veniva ammonito una prima ed una seconda volta, ma in nessun modo, a parte una discussione verbale, veniva a contatto fisico con l’arbitro; dopo alcuni istanti di proteste, il calc.CHIAPPAROLI veniva espulso. “Al fischio finale il calc.CHIAPPAROLI non entrava assolutamente all’interno del rettangolo di gioco e non veniva in alcun modo a contatto con l’arbitro. Fu il calc.CERVINI ad avvicinarsi all’arbitro ed a proferirgli critiche sulla conduzione della gara. A quel punto l’arbitro estraeva anche per il CERVINI il cartellino rosso. Il CERVINI, nel tentativo di prendere il cartellino dell’arbitro afferrava lo stesso per la giacca e lo strattonava. Ma in alcun modo il CERVINI afferrò per il collo l’arbitro, e quindi non si capisce le scritture presenti nel referto”. L’arbitro dichiara di essere stato colpito dal CERVINI con un calcio da dietro : a tutti i presenti non risulta che l’arbitro sia stato colpito da alcuna persona, tantomeno dal CERVINI, che i dirigenti del Marmaglia avevano già accompagnato negli spogliatoi e, quindi, non poteva colpirlo mentre lo stesso si accingeva a raggiungere gli spogliatoi. Chiede una riduzione delle sanzione e che siano sentiti i due calciatori e l’allenatore della S.S.River Club. La Commissione, - premesso che non vengono sentiti : 1) i calc.CHIAPPAROLI e CERVINI poiché il ricorso non è stato da loro direttamente proposto; 2) l’allenatore della S.S.River Club in quanto i procedimenti si svolgono sulla base dei documenti ufficiali(referto dell’arbitro, degli assistenti ufficiali e del quanto uomo); - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc.CHIAPPAROLI, capitano dell’ U.S.MARSAGLIA, dopo che era stato fischiato un fallo a suo carico, gli si avvicinava e gli urlava vibrate proteste. Mentre l’arbitro estraeva il cartellino giallo, il calc.CHIAPPAROLI gli afferrava la mano per impedirgli l’azione e gli rivolgeva offese. Quando l’arbitro gli mostrava il cartellino rosso reiterava le offese, aggiungendo gravi minacce e, dopo essersi allontanato, dal recinto spogliatoi, il calc.CHIAPPAROLI continuava le esternazioni offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara. Al fischio finale, rientrato sul terreno di gioco, continuando a rivolgergli offese e gravi minacce, afferrava l’arbitro al collo, stringendo fortemente con una mano procurandogli forte dolore e quasi impedendogli la respirazione, sinchè non interveniva un suo compagno di squadra che riusciva, a fatica, ad allontanarlo ; 2) dopo il fischio finale, il calc.CERVINI urlava all’arbitro ripetute offese e gli veniva mostrato il cartellino rosso e, quando l’arbitro si avviava verso la scalinata che porta agli spogliatoi, lo colpiva con un violentissimo calcio sul dorso che lo faceva barcollare, procurandogli intenso dolore; ritenuto che dalla esperita istruttoria non siano emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 5.4.2008 del calc.CERVINI CLAUDIO ed al 5.4.2009 del calc.CHIAPPAROLI GIOVANNI. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it