COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIGOLO MARCHESE avverso ammonizione calc.STRAGLIATI MATTEO, squalifica per 4 giornate calc.BOIARDI ROBERTO e CASTAGNA STEFANO, inibizione al 31.12.2006 dir.acc.uff.CORCAGNANI GIORGIO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 39 del 26.4.2006 gara VIGOLO MARCHESE – COMBISALSO del 23.4.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIGOLO MARCHESE avverso ammonizione calc.STRAGLIATI MATTEO, squalifica per 4 giornate calc.BOIARDI ROBERTO e CASTAGNA STEFANO, inibizione al 31.12.2006 dir.acc.uff.CORCAGNANI GIORGIO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 39 del 26.4.2006 gara VIGOLO MARCHESE – COMBISALSO del 23.4.2006 L’A.C.VIGOLO MARCHESE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc.STRAGLIATI non è mai entrato sul terreno di gioco, rimanendo invece in panchina per tutto il tempo della gara; 2) il calc.BOIARDI, toccato duro alla caviglia sinistra, rimaneva steso a terra fino al termine della gara e poi caricato su un’auto e portato al Pronto Soccorso. Viste le condizioni fisiche, non poteva sicuramente posizionarsi davanti al proprio spogliatoio e vicino al compagno di squadra sig.Castagna. E’ stato evidentemente scambiato per errore per un’altra persona, ed in tal modo gli sono stati addebitati fatti non di sua pertinenza; 3) il calc.CASTAGNA si è rivolto all’arbitro sicuramente in tono vivace ma mai pronunciando frasi ingiuriose o irriguardose e dal momento dell’allontanamento dal terreno di gioco è rimasto per tutto il tempo nella stanza degli spogliatoi senza mai varcarne l’ingresso; 4) il sig.CORCAGNANI non ha mai insultato i giocatori del Combisalso e non è mai stato redarguito dall’arbitro, prima dell’espulsione per la quale chiedeva spiegazioni all’arbitro, senza ricevere risposta. Non si è mai rifiutato di lasciare il campo, ma semplicemente aveva inteso che entrare negli spogliatoi fosse sufficiente,, quando il sig.arbitro gli comunicava di andare oltre la recinzione del terreno di gioco, provvedeva. Dopo l’allontanamento non ha mai offeso l’arbitro che può aver confuso le parole di tifosi addebitandole invece al sig.CORCAGNANI . Chiede l’annullamento dell’ammonizione del calc.STRAGLIATI, l’annullamento della espulsione del calc.BOIARDI, l’annullamento o la revisione della espulsione del calc.CASTAGNA e della inibizione del dir.acc.uff.CORCAGNANI. Chiede inoltre che vengano sentiti tutti i giocatori ed i dirigenti dell’A.C.VIGOLO MARCHESE e del G.S.COMBISALSO. La Commissione, - premesso che non vengono sentiti i calciatori delle due squadre in quanto i procedimenti si svolgono sulla base dei documenti ufficiali(referto dell’arbitro, degli assistenti ufficiali e del quanto uomo); - premesso altresì che la parte del ricorso riguardante l’ammonizione del calc.STRAGLIATI, non viene presa in esame trattandosi di provvedimento non impugnabile, parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato in toto il referto originario, dal quale di rileva che : 1) dal 35° minuto del secondo tempo e sino al termine della gara, i calc.CASTAGNA e BOIARDI, precedentemente sostituiti, dal recinto spogliatoi indirizzavano all’arbitro frasi gravemente ingiuriose, reiterando le esternazione anche dopo la fine dell’incontro, quando l’arbitro si avviava verso gli spogliatoi; 2) il dir:acc.uff.CORCAGNANI veniva allontanato perché rivolgeva offese ai giocatori della squadra avversaria, ma non voleva lasciare il terreno di gioco e dovevano intervenire il capitano dell’A.C.VIGOLO MARCHESE ed il medico per convincerlo a lasciare il campo e mentre si allontanava indirizzava all’arbitro gravi offese e minacce; - ritenuto che il deplorevole comportamento messo in atto dal dir.acc.uff.CORCAGNANI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.8.2006 l’inibizione del dir.acc.uff.CORCAGNANI GIORGIO. Dispone per la restituzione della tassa versata.
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