COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DAL SIGNOR CORCAGNANI GIORGIO-dir.acc.uff.A.C.VIGOLO MARCHESE avverso inibizione al 31.12.2006 delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 39 del 26.4.2006 gara VIGOLO MARCHESE – COMBISALSO del 23.4.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DAL SIGNOR CORCAGNANI GIORGIO-dir.acc.uff.A.C.VIGOLO MARCHESE avverso inibizione al 31.12.2006 delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 39 del 26.4.2006 gara VIGOLO MARCHESE – COMBISALSO del 23.4.2006 Il dir.acc.uff.CORCAGNANI, che è stato anche sentito di persona, ricorre avverso il provvedimento sopra riportato affermando : 1) di non aver mai insultato i giocatori del Combisalso; 2) non ha mai offeso l’arbitro e non è mai stato redarguito, prima dell’espulsione per la quale chiedeva spiegazioni all’arbitro, senza ricevere risposta; 3) non si è mai rifiutato di lasciare il campo, ma semplicemente aveva inteso che entrare negli spogliatoi fosse sufficiente,, quando il sig.arbitro gli comunicava di andare oltre la recinzione del terreno di gioco, provvedeva; 4) dopo l’allontanamento non ha mai offeso l’arbitro che può aver confuso le parole di tifosi addebitandole invece a lui. Chiede di rivedere ed annullare l’inibizione e che vengano sentiti tutti i giocatori e dirigenti dell’A.C.VIGOLO MARCHESE e del G.S.COMBISALSO. La Commissione, - premesso che non vengono sentiti i calciatori delle due squadre in quanto i procedimenti si svolgono sulla base dei documenti ufficiali(referto dell’arbitro, degli assistenti ufficiali e del quanto uomo); - visti gli atti ufficiali; - - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato in toto il referto originario, dal quale di rileva che il dir:acc.uff.CORCAGNANI veniva allontanato perché rivolgeva offese ai giocatori della squadra avversaria, ma non voleva lasciare il terreno di gioco e dovevano intervenire il capitano dell’A.C.VIGOLO MARCHESE ed il medico per convincerlo a lasciare il campo e mentre si allontanava indirizzava all’arbitro gravi offese e minacce; - ritenuto che il deplorevole comportamento messo in atto dal dir.acc.uff.CORCAGNANI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.8.2006 l’inibizione del dir.acc.uff.CORCAGNANI GIORGIO. Dispone per la restituzione della tassa versata.
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