COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 17/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FABBRICO avverso squalifica per 3 giornate calc.FARONI MASSIMO e FORTI MICHELE, per 4 giornate calc.BARALDI GIANNI, MARRI ROBERTO e CREDENDINO CIPRIANO, ammenda di € 250 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 4.5.2006 gara CASTELNUOVO – CRESPELLANO del 30.4.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 17/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FABBRICO avverso squalifica per 3 giornate calc.FARONI MASSIMO e FORTI MICHELE, per 4 giornate calc.BARALDI GIANNI, MARRI ROBERTO e CREDENDINO CIPRIANO, ammenda di € 250 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 4.5.2006 gara CASTELNUOVO - CRESPELLANO del 30.4.2006 L’A.C.FABBRICO ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati sostenendo che : 1) “le posizioni dei calc.BARALDI e MARRI, dagli atti della gara sembrerebbero inappellabili, ma ci spinge a ricorrere l’assoluta convinzione degli stessi di aver si esagerato con gli insulti, ma di non aver proferito minacce nei confronti della terna arbitrale”. Il calc.MARRI, poi, non è stato portato via a forza e “d’altra parte non poteva essere il ns.allenatore ad accompagnarlo poiché egli era, correttamente, nella propria area tecnica”; 2) “a fine gara la delusione e la convinzione dei ns.calciatori di aver subito ingiustizie era forte, ma anche FARONI e FORTI non si riconoscono nelle frasi loro attribuite dal d.d.g.nel rapporto; 3) “i giocatori escono dal campo, ci sono tensioni fra loro, qualche insulto e spinta fra il CREDENDINO e un avversario, ma senza che nessuno dei contendenti cada a terra”; 4) “in quanto al comportamento del pubblico rimarchiamo che le proteste sono state rumorose e accese, ma solo una esigua minoranza, molto meno di una trentina, hanno tenuto un comportamento riprovevole, come da tradizione del ns:pubblico, caloroso ma corretto”. Allegando una video cassetta, chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - premesso che non viene esaminata la video cassetta in quanto l’art.31 lett.A) comma a2) stabilisce che “gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”; - - visti gli atti ufficiali; - - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermando il referto originario dal quale si evince che : 1) il calc.BARALDI, a seguito di una decisione tecnica, rivolgeva all’arbitro frasi gravemente offensive e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, reiterava il comportamento, aggiungendo ripetute minacce di atti estremi, coinvolgendo anche un assistente; 2) il calc.MARRI, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, correva verso un assistente e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose. Dopo la comunicazione da parte dell’arbitro del provvedimento di espulsione, riprendeva le esternazioni, aggiungendo bestemmie ed ogni altro epiteto, sinchè non veniva allontanato da alcuni compagni e dall’allenatore e mentre usciva tentava di colpire l’ assistente e chiunque altro passasse nei pressi, compresi alcuni avversari. Al termine della gara : 3) il calc.FARONI rivolgeva offese e frasi scurrili nei confronti della terna arbitrale; 4) il calc.FORTI correva verso l’arbitro indirizzandogli, urlando, epiteti offensivi e scurrili; 5) il calc.CREDENDINO aveva un diverbio con un avversario, che spingeva a terra, sputandogli contro, senza tuttavia colpirlo. 6) dopo la segnatura della rete del pareggio da parte dell’A.S.Castelnuovo e la espulsione del calc.Marri, un folto gruppo di sostenitori dell’A.C.FABBRICO si posizionava dietro un assistente e, nel rivolgergli pesanti offese e gravi minacce, gli lanciava sputi che lo colpivano in diverse parti del corpo; - ritenuto che dalla esperita istruttoria non siano emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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