COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 17/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VOGHIERA avverso squalifica al 31.12.2006 all.ZAMBONI ARMANDO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 40 del 26.4.2006 gara VOGHIERA – MIRABELLO del 23.4.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 17/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VOGHIERA avverso squalifica al 31.12.2006 all.ZAMBONI ARMANDO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 40 del 26.4.2006 gara VOGHIERA – MIRABELLO del 23.4.2006 L’U.S.VOGHIERA ricorre avverso il sopra riportato provvedimento facendo presente che “l’all.ARMANDO ZAMBONI è si entrato, indebitamente, in campo, ma per chiedere spiegazioni al d.d.g. riguardo ad un’intempestiva seconda espulsione, nell’arco di dieci minuti, di un giocatore. Mai ha appoggiato le mani al petto del d.d.g., pronunciando altresì alcune parole irriguardose nei confronti dello stesso, all’uscota dal campo di gioco. Fra l’altro, punteggio e clima di gara non giustificavano reazioni così scomposte da ambo le parti”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - - visti gli atti ufficiali; - - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che, dopo l’espulsione di un calciatore dell’U.S.Voghiera, l’all.ZAMBONI gli correva incontro e gli appoggiava le mani sul petto, senza spingere né causare dolore, mentre gli indirizzava più volte, urlando, una frase offensiva; - valutato che il comportamento, riprovevole, messo in atto dall’all.ZAMBONI possa essere punito con una sanzione più contenuta,d e l i b e r a - di ridurre al 31.8.2006 la squalifica dell’all.ZAMBONI ARMANDO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it