COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 17/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.QUARESIMO avverso squalifica per 4 giornate calc.BACCOSI MARCO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 39 del 3.5.2006 gara VIGOR SAN GIUSEPPE – QUARESIMO del 27.4.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 17/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.QUARESIMO avverso squalifica per 4 giornate calc.BACCOSI MARCO
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 39 del 3.5.2006 gara VIGOR SAN GIUSEPPE – QUARESIMO del 27.4.2006
L’A.S.QUARESIMO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato ritenendo “che il giocatore BACCOSI
MARCO non si sia rivolto al d.d.g. a fine partita per offenderlo o minacciarlo, ma solo ed esclusivamente per chiedergli il motivo della sua seconda ammonizione, tenendo conto anche che il BACCOSI non si rivolgeva al d.d.g. con toni violenti o atteggiamenti ostili, ma bensì con un atteggiamento del tutto tranquillo”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione - - visti gli atti ufficiali - - atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.BACCOSI, già espulso per doppia ammonizione, al termine della gara, mentre l’arbitro si stava avviando verso gli spogliatoi, gli indirizzava frasi offensive e minacciose, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.BACCOSI MARCO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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