COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 31/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL.CASINA avverso squalifica per 8 giornate calc.BONINI ALEX, CANOVI LEONARDO, GALASSO MICHELANGELO, STAZZONI MAURO e TARLANDA NICOLA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 4.5.2006 gara CASINA – BASILICA del 30.4.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 31/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL.CASINA avverso squalifica per 8 giornate calc.BONINI ALEX, CANOVI LEONARDO, GALASSO MICHELANGELO, STAZZONI MAURO e TARLANDA NICOLA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 4.5.2006 gara CASINA – BASILICA del 30.4.2006 La POL.CASINA, della quale è stato sentito il Presidente, assistito da persona di fiducia, ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati, sostenendo, dapprima, che “la riconosciuta gravità dei fatti incresciosamente accaduti, non deve tuttavia far dimenticare ad ogni operatore di Giustizia - a qualunque livello e di qualunque Giustizia si tratti –che la pena deve essere giusta e non esemplare”, prendendo comunque atto delle “norme regolamentari che non consentono contraddittorio fra Ufficiali di gara e parti interessate”. Sostiene che alle Forze dell’ordine, chiamate dall’arbitro, questi avrebbe “escluso di aver ricevuto spinte e financo di essere stato offeso”. Fa presente, poi, che “fra i giocatori identificati dall’arbitro quali responsabili delle pretese spinte e contestuali offese, risulta indicato il n.4 GALASSO MICHELANGELO, che in quel momento si trovava ancora al centro del campo e al quale, al pari degli altri, è stata irrogata una squalifica di otto giornate, il doppio di quelle complessivamente riportate in oltre vent’anni di carriera calcistica, anche a livello professionistico. Vero è che il quinto giocatore che ha rivolto offese all’arbitro al termine della gara è stato il n.18 Bodecchi Vincenzo e non il n. 4 GALASSO MICHELANGELO”. Aggiunge che, all’esito degli accertamenti che l’organo di giustizia vorrà disporre, la violazione disciplinare ascritta ai propri tesserati quale “ condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara” e le conseguenti sanzioni determinate dal G.S. possano essere derubricate in “condotta ingiuriosa” ed equamente ridotti e riportati a giustizia”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che, al fischio finale, mentre stava abbandonando il terreno di gioco, l’arbitro veniva circondato dalla squadra e dai dirigenti della POL.CASINA; riusciva ad identificare i calc.CANOVI, BONINI, STAZZONI, GALASSO E TARLANDA che lo spingevano con entrambe le mani sul petto, e sui fianchi, facendolo barcollare, mentre gli indirizzavano epiteti gravemente offensivi e scurrili. Riuscendo a fatica a sottrarsi all’assedio, raggiungeva lo spogliatoio e sentiva sulla porta violenti calci, pugni, reiterate offese e frasi minacciose al suo indirizzo. Richiesto specificatamente ha ribadito : 1) che fra i calciatori identificati era certamente presente il calc.GALASSO, che ricordava bene per averlo ammonito nel corso dell’incontro; 2) di non avere assolutamente escluso ai Carabinieri di avere ricevuto spinte ma, a richiesta, solamente informato gli stessi che, al loro giungere, il comportamento dei calciatori era rientrato nella normalità; - considerato che dalla esperita istruttoria non siano emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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