COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE LUGLIO GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 27.4.2006 (Gara: MARANOLA – ENEA GAETA del 23.4.2006 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE LUGLIO GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 27.4.2006
(Gara: MARANOLA – ENEA GAETA del 23.4.2006 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che il comportamento del calciatore LUGLIO risulta sicuramente scorretto e riprovevole, ma pur stigmatizzando la gravità del gesto sanzionato sussistono, nella fattispecie, giusti motivi per riformare e non ritenere congrua la sanzione inflitta in primo grado;
per esigenze di omogeneità di giudizio e di uniformità delle decisioni assunte, codesta Commissione ritiene quindi eccessiva la squalifica irrogata in primo grado, pertanto
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo proposto e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore LUGLIO GIOVANNI fino al 30.6.2008.
La tassa reclamo va restituita.
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