COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE SANTORI LUCA (PRIMAVALLE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2006 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 13.4.2006 (Gara: PRIMAVALLE – PIAN DUE TORRI del 9.4.2006 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE SANTORI LUCA (PRIMAVALLE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2006 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 13.4.2006 (Gara: PRIMAVALLE – PIAN DUE TORRI del 9.4.2006 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che gli argomenti addotti in sede di reclamo non conducono ad una diversa valutazione dei fatti, in quanto non risultano assumibili in questa sede, né in grado di contrastare il chiaro e dettagliato referto arbitrale, che come è noto possiede valore di prova privilegiata; la sanzione risulta infine congrua e legittima rispetto al comportamento scorretto del calciatore SANTORI che ha “veementemente” spintonato e altresì minacciato il Direttore di gara. Ritenuta quindi legittima ed adeguata la sanzione irrogata in primo grado DELIBERA Di respingere il reclamo proposto e, per l’effetto, conferma la squalifica a carico di SANTORI LUCA fino al 30.11.2006. La tassa reclamo va incamerata.
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