COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TURANIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LIGORI DANILO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI PETRUCCI EMILIANO E LIGORI MAURO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 4.5.2006 (Gara: REAL TURANIA – LIBERTAS PORTONACCIO del 30.4.2006 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TURANIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LIGORI DANILO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI PETRUCCI EMILIANO E LIGORI MAURO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 4.5.2006 (Gara: REAL TURANIA – LIBERTAS PORTONACCIO del 30.4.2006 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante deduce l’eccessività della sanzione inflitta ai suoi tesserati in rapporto agli addebiti, contestando anche che il calciatore PETRUCCI EMILIANO abbia tenuto un comportamento particolarmente irriguardoso; ritenuto che le sanzioni irrogate ai calciatori LIGORI DANILO e LIGORI MAURO appaiono del tutto congrue rispetto agli addebiti, mentre sono assumibili per il calciatore PETRUCCI EMILIANO la cui sanzione va congruamente ridotta; DELIBERA Di confermare la sanzione a carico dei calciatori LIGORI DANILO e LIGORI MAURO e di ridurre la squalifica del calciatore PETRUCCI EMILIANO da 3 ad 1 gara. La tassa reclamo va restituita.
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