COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 18/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA U.S. TRULLO 84 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2007 A CARICO DEL CALCIATORE BUSCIA DANIELE E FINO AL 31.12.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE BUSCIA ADRIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 13.4.2006 (Gara: CIRCOLO VITA NUOVA – TRULLO 84 DEL 9.4.2006 – Campionato III Categoria Roma

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 18/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA U.S. TRULLO 84 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2007 A CARICO DEL CALCIATORE BUSCIA DANIELE E FINO AL 31.12.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE BUSCIA ADRIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 13.4.2006 (Gara: CIRCOLO VITA NUOVA – TRULLO 84 DEL 9.4.2006 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: la reclamante ha dedotto che il calciatore BUSCIA DANIELE avrebbe lanciato del terriccio non contro l’arbitro, bensì come gesto di stizza, sicchè il direttore di gara sarebbe stato colpito dal terriccio, in maniera del tutto involontaria. Quanto all’allenatore BUSCIA ADRIANO, la ricorrente ha escluso nella maniera più assoluta che questi abbia sputato volontariamente all’arbitro, pur ammettendo che, mentre gli rivolgeva insulti, dalla sua bocca possa essere uscita della saliva. Si è quindi invocata una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive. Ascoltato in sede di supplemento,l’arbitro ha dichiarato che, al termine dell’incontro, il calciatore BUSCIA DANIELE, dopo avergli rivolto pesanti insulti e minacce, gli aveva lanciato contro, da una distanza di circa un metro e mezzo, del terriccio, che lo aveva colpito leggermente al volto; il calciatore aveva poi ripetuto il gesto, raccogliendo da terra altro terriccio misto a sassolini, e questa volta egli era stato colpito, con maggiore violenza, all’occhio destro, avvertendo dolore. Per quanto concerne l’allenatore BUSCIA ADRIANO, l’arbitro ha riferito che questi, al termine della gara, si era avvicinato e, da brevissima distanza (meno di un metro), gli aveva rivolto, in tre momenti successivi, ripetuti insulti. Il Direttore di gara ha preciso che, mentre veniva insultato, dalla bocca del BUSCIA fuoriusciva della saliva, la prima volta in quantità abbondante e le altre due volte in quantità più contenuta; in tutte e tre le occasioni, egli era stato attinto dalla saliva sulla guancia destra. L’arbitro, dopo aver dichiarato che l’allenatore non aveva fatto il gesto labiale tipico dello sputo, ha inoltre dichiarato che la fuoriuscita della saliva era avvenuta mentre il BUSCIA pronunciava la prima parola dell’insulto “pezzo di ……”. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro – fonte di prova privilegiata e degna di fede – risulta quindi confermata la volontarietà del gesto compiuto dal calciatore BUSCIA DANIELE (reiterato lancio di terriccio sul viso dell’arbitro); gesto grave ed intollerabile, nonché pericoloso, essendo stato colpito l’occhio dell’arbitro. Deve considerarsi pertanto del tutto congrua ed adeguata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Tenuto conto delle precisazioni fornite dall’arbitro, dovrà invece essere rivisitata la sanzione inflitta all’allenatore BUSCIA ADRIANO, dovendosi dubitare che questi abbia intenzionalmente sputato all’arbitro. Censurato il suo comportamento, reiterato per ben 3 volte, e particolarmente offensivo, oltre che irruento ed invasivo (anche sotto il profilo igienico, per gli schizzi di saliva che hanno raggiunto il volto dell’arbitro), si ritiene tuttavia di ridurre la sanzione inflitta, rapportandola alle effettive responsabilità. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo relativo al calciatore BUSCIA DANIELE e, per l’effetto, conferma la squalifica fino al 30.9.2007; di accogliere il reclamo relativo all’allenatore BUSCIA ADRIANO e, per l’effetto, riduce la squalifica dal 31.12.2008 al 30.6.2007. La restituzione della tassa reclamo è stata già disposta con il provvedimento stralcio del 4.5.2006.
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