COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. TYKE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DI PASSIO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 13.4.2006 ( Gara: TYKE – SALINE del 9.4.2006 – Campionato III Categoria Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. TYKE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DI PASSIO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 13.4.2006 ( Gara: TYKE - SALINE del 9.4.2006 - Campionato III Categoria Roma ) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, come precisato dall’Arbitro in sede di supplemento, il calciatore Di Passio ha lanciato il pallone, con gesto di stizza, ma senza violenza, ed infatti l’Arbitro, attinto dal pallone sulla coscia, non ha avvertito alcun dolore; DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto riduce la squalifica del calciatore DI PASSIO ANDREA dal 30.9.2006 al 30.6.2006. La tassa di reclamo va restituita.
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