COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ALESSIO MANIERI (NUOVO TIRRENO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DELL’11.5.2006 (Gara: NUOVO TIRRENO – SAMO F.C. del 7.5.2006 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 25/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE ALESSIO MANIERI (NUOVO TIRRENO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DELL’11.5.2006
(Gara: NUOVO TIRRENO – SAMO F.C. del 7.5.2006 – Campionato III Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che il reclamante deduce l’eccessività della sanzione, giustificando parzialmente il suo comportamento con una grave provocazione da parte di un avversario; provocazione particolarmente afflittiva in quanto l’ingiuria portata riguardava la madre dello stesso reclamante, affetta da grave patologia di cui allega documentazione medica;
osservato che quanto dedotto non trova riscontro negli atti ufficiali e peraltro il comportamento addebitato al calciatore viene puntualmente descritto con estrema minuzia dal direttore di gara;
rilevato che la sanzione può essere solo lievemente ridimensionata, in rapporto agli addebiti obiettivamente molto gravi in rapporto all’intensità del dolo, alla reiterazione ed alle conseguenze potenziali del gesto;
DELIBERA
Di ridurre la squalifica del calciatore MANIERI ALESSIO (Nuovo Tirreno) dal 31.12.2006 al 15.11.2006.
La tassa reclamo va restituita.
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