COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 01/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE IMPEROLI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 18.5.2006 (Gara: BELMONTE CASTELLO – AMATORI PALIANO del 14.5.2006 – Play Off III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 01/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE IMPEROLI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 18.5.2006 (Gara: BELMONTE CASTELLO – AMATORI PALIANO del 14.5.2006 – Play Off III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata; ritenuto che la reclamante non disconosce il fatto; considerato che le argomentazioni della reclamante appaiono parzialmente assumibili alla luce dei fatti accaduti; DELIBERA Di ridurre la squalifica a carico del calciatore IMPEROLI MARCO dal 31.12.2006 al 30.10.2006. La tassa di reclamo va restituita.
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