COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 01/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FRONTONI ENRICO ( SOC. COMUNALE FOGLIANESE ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 99 DEL 18/5/06 ( Gara: Comunale Foglianese – Riano Calcio del 14/5/06 – Campionato PROMOZIONE )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 01/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FRONTONI ENRICO ( SOC. COMUNALE FOGLIANESE ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 99 DEL 18/5/06 ( Gara: Comunale Foglianese - Riano Calcio del 14/5/06 - Campionato PROMOZIONE ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udito, come da richiesta, l’ interessato; Considerato che le argomentazioni addotte dal reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il calciatore Frontoni ha appoggiato la mano sul volto dell’avversario senza alcun intento di violenza, ma soltanto per allontanarlo, con gesto di insofferenza, dopo che questi lo aveva deriso per il risultato della gara DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto riduce la squalifica del calciatore FRONTONI ENRICO da tre gare a due gare. La tassa di reclamo va restituita.
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