COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 01/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL F.C. REAL LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE PITRUZZELLA FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 11/5/06 ( Gara: Real Latina – Sezze del 7/5/06 – Campionato di Promozione )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 01/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL F.C. REAL LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE PITRUZZELLA FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 11/5/06 ( Gara: Real Latina - Sezze del 7/5/06 - Campionato di Promozione ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; osserva: La reclamante, dopo aver evidenziato che il giocatore Pietruzzella aveva colpito l’avversario al viso con il gomito in azione di gioco, mentre tentava di liberarsi da una trattenuta, ha invocato una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Tale richiesta non può essere accolta. Considerata la natura particolarmente violenta del gesto, nonché le sue conseguenze ( il giocatore colpito ha riportato una ferita di 3 cm allo zigomo, ed è stato costretto ad abbandonare la gara ), deve infatti ritenersi del tutto adeguato, ed anzi appena congruo, il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo, il quale ha applicato, peraltro, la sanzione minima prevista dall’art. 14, 2 bis del C.G.S.. Tutto ciò premesso ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore PITRUZZELLA FABRIZIO per cinque gare. La tassa di reclamo va incamerata.
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