COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 01/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. AUTOCARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE PISANI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DELL’11.5.2006 (Gara: AUTOCARA – ATLETICO CASTELLI del 6.5.2006 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 01/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. AUTOCARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE PISANI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DELL’11.5.2006 (Gara: AUTOCARA – ATLETICO CASTELLI del 6.5.2006 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; considerato che le argomentazioni addotte dalla Società reclamante appaiono parzialmente assumibili; ritenuto, infatti, che il giocatore PISANI SIMONE, dopo essere stato spillo, rivolgeva all’indirizzo del direttore di gara soltanto un’espressione irriguardosa, spingendo l’arbitro leggermente senza alcun intento di violenza; considerato, pertanto, che la sanzione inflitta andrà rivisitata rapportandola alle effettive responsabilità; DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PISANI SIMONE dal 31.12.2006 al 30.9.2006. La tassa reclamo va restituita.
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