COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 01/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CETUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL’11.5.2006 (Gara: SAN GIOVANNI – CETUS ROMA del 7.5.2006 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 01/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CETUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL’11.5.2006 (Gara: SAN GIOVANNI – CETUS ROMA del 7.5.2006 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce che alla gara in epigrafe, sotto le spoglie del calciatore LULLI MAURO, avrebbe in effetti giocato il calciatore D’INNOCENTI DANILO, tesserato con altra Società (nato il 29.9.1977, tesserato con la S.S.D. MONTEPORZIO); osservato che il calciatore LULLI MAURO, convocato innanzi alla Commissione Disciplinare, ha dichiarato di non aver mai partecipato alla gara in questione e di non giocare più con la Società SAN GIOVANNI dal periodo natalizio; rilevato che la posizione del calciatore che ha partecipato alla gara sotto le mentite spoglie del LULLI è da considerare irregolare a tutti gli effetti; ritenuto infine di dover rimettere gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per accertare anche tramite il confronto con il direttore di gara, l’identità del calciatore che ha partecipato alla gara con il nome del LULLI; DELIBERA Di comminare alla Società SAN GIOVANNI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Di trasmettere gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per l’accertamento di identità di cui alla parte motiva. La tassa reclamo va restituita.
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