COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 16/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. REAL TURANIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE ABRUSCA EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 11/5/06 ( Gara: Atletico Tivoli – Real Turania del 7/5/06 – Camp. II CAT. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 16/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. REAL TURANIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE ABRUSCA EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 11/5/06 ( Gara: Atletico Tivoli – Real Turania del 7/5/06 - Camp. II CAT. ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore Abrusca non sarebbe mai venuto a contatto con l'Arbitro, né avrebbe mai tentato di sgambettarlo. Ascoltato in sede di supplemento l'Arbitro ha riferito che al 29° del secondo tempo, dopo che egli era scattato per raggiungere la zona del campo ove si svolgeva l'azione, il calciatore Abrusca, che si trovava sulla traiettoria della sua corsa, aveva teso la gamba con l'intenzione di sgambettarlo. Avendo colto tale movimento, egli aveva tempestivamente arrestato la sua corsa, evitando così di cadere, ma subendo tuttavia l'urto, se pur leggero, tra lo stinco della sua gamba sinistra e la gamba tesa del calciatore, che proprio per tale motivo era stato espulso. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro – fonte di prova privilegiata e degna di fede – risulta quindi confermata la sussistenza e la volontarietà del tentativo di sgambetto posto in essere dal calciatore; gesto grave ed intollerabile, per il quale risulta del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore ABRUSCA EMILIANO per 5 gare. La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it