COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 79 – Reclamo U.S. Don Bosco Vallecrosia avverso la squalifica dei calciatori Scavello Giovanni per sette giornate, Parodi Marco per cinque giornate e Lanzo Giuseppe per tre giornate. Gara Alassio Auxilium San Bernardino – Don Bosco Vallecrosia del 27 Maggio 2006 – Campionato Prima categoria play out. C.U. n. 63 dell’1.6.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 79 - Reclamo U.S. Don Bosco Vallecrosia avverso la squalifica dei calciatori Scavello Giovanni per sette giornate, Parodi Marco per cinque giornate e Lanzo Giuseppe per tre giornate. Gara Alassio Auxilium San Bernardino - Don Bosco Vallecrosia del 27 Maggio 2006 - Campionato Prima categoria play out. C.U. n. 63 dell'1.6.2006 Con reclamo ritualmente proposto l’U.S. Don Bosco Vallecrosia si è rivolta alla Commissione Disciplinare per ottenere la riduzione “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti” delle squalifiche inflitte ai propri calciatori indicati in epigrafe. La ricorrente lamenta ed eccepisce l’eccessività delle sanzioni, perché il primo giudice non ha preso in considerazione una riserva scritta, consegnata all’arbitro al termine della gara, dove erano state riportate alcune situazioni e circostanze che durante lo svolgimento della partita e soprattutto dal 33° del secondo tempo in poi, avrebbero determinato i provvedimenti disciplinari a carico dei propri tesserati e conseguentemente il loro comportamento dopo l’espulsione ed a fine gara. Osserva la Commissione Disciplinare come l’operato del Giudice Sportivo in relazione al fatto di non aver tenuto conto, nell’irrogazione delle sanzioni, della riserva scritta presentata dalla Società all’arbitro (dallo stesso allegata al resoconto di gara), sia ineccepibile. Né le N.O.I.F. né il Regolamento di Gioco ammettono la presentazione di riserve all’arbitro a giustificazione di quanto è avvenuto durante lo svolgimento della gara, talché, ai fini dei provvedimenti disciplinari, il documento presentato dall’U.S. Don Bosco Vallecrosia deve considerarsi “tamquam non esset” cioè come inesistente. Occorre quindi ancora una volta ricordare come il giudizio sportivo, a’ sensi dell’art. 31 lett A1 C.G.S., si svolge esclusivamente sul referto degli ufficiali di gara e come tali documenti siano dotati del privilegio di prova assoluta, intangibile fino a dimostrazione del falso. Ed in tal senso si è comportato il primo giudice, comminando le sanzioni solo sulla base del resoconto arbitrale e motivandole perfettamente come riportato sul C.U. n. 63 del 1 Giugno 2006. Resta pertanto da valutare le squalifiche dei tre calciatori sotto il profilo equitativo; letto ed esaminato il referto arbitrale, non pare a questa Commissione che le stesse siano meritorie d’attenuazione: in particolare lo Schiavello spingeva l’arbitro facendolo arretrare d’alcuni metri, lo insultava e lo minacciava; espulso, a fine gara rientrava sul terreno di gioco tentando di aggredire l’arbitro e reiterava le ingiurie e le minacce; Il Parodi, espulso per doppia ammonizione, insultava e minacciava il direttore di gara ripetendosi al termine dell’incontro, con tentativo d’aggressione prontamente sventato dai compagni. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo dell’U.S. Don Bosco Vallecrosia e dispone l’incameramento della tassa versata.
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