COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 78 – Reclamo A.C. Taggia 2000 avverso la squalifica del calciatore Dragoni Roberto fino al 30 Giugno 2007 – Gara Taggia-Dolcedo del 22.5.2006 Campionato Calcio a Cinque C/2 play off. C.U. n. 60 del 26.5.2006
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/06/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 78 - Reclamo A.C. Taggia 2000 avverso la squalifica del calciatore Dragoni Roberto fino al 30 Giugno 2007 – Gara Taggia-Dolcedo del 22.5.2006 Campionato Calcio a Cinque C/2 play off.
C.U. n. 60 del 26.5.2006
L’arbitro della gara riferiva di aver espulso al 16’ del p.t. il calciatore Dragoni Roberto, tesserato per l’A.C. Taggia 2000, reo di avergli “scagliato addosso violentemente il pallone da una distanza di circa cinque metri” e di averlo insultato e minacciato; riferiva inoltre che il Dragoni reiterava gli insulti nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo e poi dagli spalti, da dove incitava il pubblico ad inveirgli contro.
Dal che la squalifica del calciatore fino al 30 Giugno 2007.
L’A.C. Taggia 2000 ha impugnato il provvedimento con reclamo alla Commissione Disciplinare in cui lamenta l’eccessività della pena sostenendo che il Dragoni aveva lanciato, con le mani e con poca forza il pallone verso l’arbitro, colpendolo di rimbalzo alle gambe. Propone quindi una serie articolata d’eccezioni con le quali eccepisce a)- fatti e situazioni occorse durante la gara, delle quali l’arbitro non dà notizia sul suo rapporto; b)- errata trascrizione del minuto in cui il Dragoni era stato espulso dall’arbitro.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’eccezioni di cui al punto a) e b) sopra riportate sono estranee al fatto e quindi ininfluenti nel giudizio di revisione.
Quanto al comportamento del Dragoni, il referto risulta chiaro e coerente ed ha trovato puntuale conferma nel supplemento rilasciato dall’arbitro a richiesta di questo giudicante; talché la versione proposta dalla società reclamante va respinta, per la prevalenza degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte (art. 31 lett. A1C.G.S.). Esaminata la sanzione sotto il profilo equitativo, questa si appalesa congrua e correttamente commisurata alla gravità del fatto violento, e va confermata.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Taggia 2000 e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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