COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Brera F.C. Camp. Jun. Reg. Gir. F Gara del 11/04/2006 tra ATLETICO CVS – BRERA CALCIO C.U. n.41 del CRL datato 21/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Brera F.C. Camp. Jun. Reg. Gir. F Gara del 11/04/2006 tra ATLETICO CVS - BRERA CALCIO C.U. n.41 del CRL datato 21/04/2006 La società BRERA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Paolo VIOLA sino al 18/04/2008 ed il tecnico Donato ZENZOLA sino al 17/05/2006, lamentando che la direzione di gara sarebbe stata sin da subito tesa e che in occasione del rigore concesso a fine gara si sarebbe ulteriormente acuita. Pur non negando la condotta ascritta al calciatore VIOLA se ne contestano rigorosamente le conseguenze che si sostiene siano state ad arte evidenziate ed ingigantite dal direttore di gara. Si nega, altresì, la contestazione mossa all’allenatore ZENZOLA. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: preliminarmente si evidenzia che il reclamo avverso la squalifica dell’allenatore inferiore a trenta giorni ai sensi dell’art.41 3° Comma lett. B è inammissibile. Esaminato il dettaglio, esaustivo e puntuale referto arbitrale non si può non concordare con la sanzione disposta in prime cure che perfettamente si rapporta con la condotta ascritta al calciatore Paolo VIOLA. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto dichiarando l’INAMMISSIBILITA’ art.41 3°comma lett. A per quanto concerne la squalifica del tecnico Donato ZENZOLA disponendo inoltre l’addebito della relativa tassa.
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