COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. SOLESE Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 23/04/2006 tra EDELWEIS/SOLESE C.U. n.37 del Comitato di MILANO datato 28/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. SOLESE Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 23/04/2006 tra EDELWEIS/SOLESE C.U. n.37 del Comitato di MILANO datato 28/04/2006 La società Pol. SOLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS cha le ha comminato l’ammenda di Euro 700,00 per comportamento gravemente offensivo e minaccioso dei propri sostenitori; ha squalificato i calciatori: Giuseppe PADULA sino al 31/12/2006; Nicola GASPARI per 5 GARE; Enrico LOMBARDO sino al 23/04/2009; Ambrogio RAVELLI per 6 GARE e Stefano APRICENO per 3 GARE. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti, rileva che quest’ultimo ha integralmente confermato quanto riportato nel rapporto ed in particolare per quanto riguarda il calciatore Enrico LOMBARDO ha escluso possa essere incorso in uno scambio di persona. Le sanzioni comminate in relazione ai comportamenti analiticamente descritti nel rapporto appaiono eque e, di conseguenza, la Commissione Disciplinare, richiamate integralmente le motivazioni della decisione impugnata e rilevato che le affermazioni della reclamante sono prive di qualsiasi riscontro obiettivo e non possono scalfire le risultanze del referto dell’arbitro che, come è noto, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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