COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 18/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. MENAGGIO Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara del 30/04/2006 tra MENAGGIO/LARIOINTELVI C.U. n.37 del Comitato di COMO datato 05/05/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 18/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. MENAGGIO Camp. 2^ Cat. Gir. H
Gara del 30/04/2006 tra MENAGGIO/LARIOINTELVI
C.U. n.37 del Comitato di COMO datato 05/05/2006
La società MENAGGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Mauro PIZZAGALLI per 8 GARE e comminato l’ammenda di Euro 500,00 alla società, lamentando che la squalifica comminata al calciatore e l’ammenda inferta alla società sono eccessive in relazione alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore e dai propri sostenitori.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: dal rapporto di gara emerge chiaramente che il calciatore PIZZAGALLI, dopo essere stato espulso per grave atto di violenza nei confronti di un avversario, ha insultato l’arbitro stesso, rifiutando di abbandonare il terreno di gioco.
Nel suddetto rapporto, il direttore di gara ha inoltre affermato che gli spettatori della reclamante hanno tenuto un comportamento minaccioso e violento per tutta la durata della gara e anche dopo il termine della stessa, lanciando numerosi oggetti sul terreno di gioco tanto che due piccoli sassi lo colpivano. Considerata la gravità dei suddetti fatti, merita di essere confermata la squalifica comminata al calciatore PIZZAGALLI, mentre merita una lieve riduzione l’ammenda inflitta alla società.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIGETTA
il reclamo proposto per quanto concerne la squalifica del calciatore Mauro PIZZAGALLI e RIDUCE l’ammenda comminata alla società in Euro 350,00 anziché 500,00 come stabilito in prima istanza, dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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