COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo del calciatore LUCA RESTELLI Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara del 30/04/2006 tra A.C. SOLMESE/G.S. MARTELLI C.U. n.36 del Comitato di CREMONA datato 05/05/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo del calciatore LUCA RESTELLI Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara del 30/04/2006 tra A.C. SOLMESE/G.S. MARTELLI C.U. n.36 del Comitato di CREMONA datato 05/05/2006 Il calciatore LUCA RESTELLI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che lo ha squalificato per 3 GARE, negando di aver insultato l’arbitro al termine della gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, preso atto che il reclamante, come dallo stesso richiesto, è stato ritualmente convocato ma non si è presentato, preso atto che al reclamante stesso è stata inviata copia del rapporto, rileva: che l’arbitro ha senza alcuna possibilità di equivoci riportato nel referto che il RESTELLI all’esterno dello spogliatoio lo ha pesantemente insultato contrariamente alle affermazioni del reclamante prive di qualsiasi riscontro obiettivo e, non possono quindi, avere in questa sede alcuna rilevanza. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo come sopra proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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