COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico calc.FAGGIAN ALESSANDRO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R.
a carico calc.FAGGIAN ALESSANDRO
Con nota 19.10.2006 il Presidente del C.R.E.R. ha deferito a questa C.D., ai sensi dell'art. 25 del C.G.S., il
calc.FAGGIAN ALESSANDRO, perché risponda della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in ordine alle richieste di
tesseramento sottoscritte, per la corrente stagione sportiva, dapprima a favore del F.C.Comunale Doslo e, successivamente, per il
G.S.FRAORE.
Regolarmente notificato l’atto di contestazione, il calc.FAGGIAN ha fatto pervenire memoria difensiva in cui “pur
riconoscendo di aver sottoscritto un doppio tesseramento, vuole precisare che all’atto della seconda firma per la società
G.S.Fraore, al terminale del Comitato Provinciale FIGC di Parma compariva come svincolato e perciò, in buona fede, avendo già
preso accordi per il trasferimento con il F.C.Comunale Dosolo, confidava di essere libero da vincoli con quest’ultima società. Al
ricevimento dell’invito del CRER, con raccomandata in data 23.10.2006, non partecipava a gare ufficiali di campionato”. Chiede che
si tenga conto delle sopra indicate attenuanti.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- preso atto delle argomentazioni svolte dal calc.FAGGIAN;
- considerate accertate le responsabilità del calc.FAGGIAN, che avrebbe dovuto essere ben conscio del fatto di
avere sottoscritto, nella stessa stagione sportiva, due diverse richieste di tesseramento(il 30.8.2006 per il F.C.Comunale Dosolo ed
il 22.9.2006 per il G.S.Fraore), irregolarità che integrano la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S.;
- visto l'art. 14 del succitato C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc.FAGGIAN ALESSANDRO la squalifica sino al 20.2.2007.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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