COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Con provvedimento del 30.08.2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: Latella Giovanni, dirigente della Società F.C. Boca Pellaro 1921, per rispondere della violazione delle norme di cui all’art.8, co.9, del C.G.S., in relazione agli artt.29 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Con provvedimento del 30.08.2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: Latella Giovanni, dirigente della Società F.C. Boca Pellaro 1921, per rispondere della violazione delle norme di cui all’art.8, co.9, del C.G.S., in relazione agli artt.29 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, senza le necessarie qualifiche, l’attività di Operatore Sanitario e quella di Allenatore, nonché delle norme di cui agli artt.14, numero 7 e 17, numeri 7 e 8, del C.G.S., per avere svolto attività anche all’interno del recinto di gioco, in un periodo in cui era soggetto alla sanzione dell’inibizione; Tavilla Giovanni, presidente della Società F.C. Boca Pellaro 1921, per la violazione dell’art.40 del Regolamento della L.N.D., per avere impiegato nella qualità di allenatore un tesserato privo dei necessari requisiti; Società F.C. Boca Pellaro 1921 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.2, co.4, del C.G.S., nelle violazioni ascrivibili al suo presidente ed in quelle ascrivibili al suo dirigente. Questa Commissione ritiene che non sussistano dubbi sulla responsabilità dei soggetti incolpati e che i fatti verificatisi, a seguito delle risultanze degli accertamenti posti in essere dall’Ufficio Indagini, integrino gli estremi delle violazioni contestate ai succitati tesserati Latella Giovanni, Tavilla Giovanni e della responsabilità diretta ed oggettiva addebitata alla Società F.C. Boca Pellaro 1921 nelle violazioni ascrivibili al presidente ed al dirigente. Di conseguenza i soggetti deferiti debbono rispondere delle violazione contestategli ed il relativo comportamento deve essere adeguatamente sanzionato. P.Q.M. La Commissione irroga: - al Sig. LATELLA Giovanni , dirigente della Società F.C. Boca Pellaro 1921, l’inibizione fino al 24 GIUGNO 2007; - al Sig. TAVILLA Giovanni, presidente della Società F.C. Boca Pellaro 1921, l’inibizione fino al 24 GENNAIO 2007; - alla Società F.C. BOCA PELLARO 1921 l’ammenda di € 300,00.
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