COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 035 del 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. VIRIBUS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE PELLE WALTER NONCHE’ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 700 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 19.10.2006 (Gara: DIANA NEMI – VIRIBUS CISTERNA MONTELLO del 15.10.2006 – Campionato di Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 035 del 03/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. VIRIBUS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE PELLE WALTER NONCHE’ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 700 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 19.10.2006
(Gara: DIANA NEMI – VIRIBUS CISTERNA MONTELLO del 15.10.2006 – Campionato di Eccellenza)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
in relazione alla squalifica del calciatore PELLE le argomentazioni addotte in sede di reclamo non risultano condivisibili e non meritano accoglimento;
ed invero l’art. 14 del C.G.S. prevede espressamente che la sanzione minima a carico di calciatori che si rendono responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’arbitro è di 2 giornate;
a tale sanzione deve poi aggiungersi la giornata di squalifica comminata al calciatore PELLE per la doppia ammonizione;
la sanzione comminata al calciatore della Società reclamante costituisce quindi il minimo previsto dall’ordinamento sportivo, di talchè del tutto inammissibile sono le richieste di riduzione; la squalifica deve infatti considerarsi appena congrua;
in relazione all’ammenda comminata alla Società, il comportamento dei sostenitori della F.C. VIRIBUS risulta grave e censurabile;
inoltre non può non rilevarsi come sul punto il reclamo proposto risulti del tutto apodittico e immotivato; anche la sanzione dell’ammenda merita dunque conferma;
DELIBERA
Di respingere il reclamo proposto e per l’effetto conferma le sanzioni irrogate in primo grado.
La tassa reclamo va incamerata.
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