COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 035 del 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAVA DEI SELCI 97 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 23.11.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DEFENDINI STEFANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 13.10.2006 (Gara: CAVA DEI SELCI 97 – CAIRA dell’11.10.2006 – Coppa Lazio I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 035 del 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAVA DEI SELCI 97 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 23.11.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DEFENDINI STEFANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 13.10.2006 (Gara: CAVA DEI SELCI 97 – CAIRA dell’11.10.2006 – Coppa Lazio I Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, come da richiesta, il giocatore interessato, osserva: a motivo del reclamo, il ricorrente ha dedotto di non aver mai ingiuriato l’arbitro, ma di aver soltanto protestato in maniera veemente nei suoi confronti per l’espulsione, urtandolo poi involontariamente con le mani, mentre cercava di trattenere i compagni che protestavano anch’essi vivacemente. Ha quindi invocato una riduzione della sanzione ritenuta eccessiva. Nel referto arbitrale, fonte di prova privilegiata e degna di fede, è stato descritto dettagliatamente il comportamento del DEFENDINI il quale, dopo l’espulsione, ha spinto ripetutamente l’arbitro, rivolgendogli insulti. Censurato tale comportamento offensivo, va tuttavia rilevato che il giocatore ha agito per un moto di proteste, che ha assunto toni eccessivi e scomposti, ma non violenti. Si ritiene pertanto di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, apportando una lieve riduzione. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore DEFENDINI STEFANO dal 23.11.2006 al 15.11.2006. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it