COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GONZAGA FONDI SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 22.12.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE CORNACCHIA PATRIZIO E FINO AL 21.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE LEHDILI YOUSSEP ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 9 DEL 9.11.2006 (Gara: REAL TERRACINA – GONZAGA FONDI del 5.11.2006 – Campionato III Categoria Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GONZAGA FONDI SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 22.12.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE CORNACCHIA PATRIZIO E FINO AL 21.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE LEHDILI YOUSSEP ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 9 DEL 9.11.2006
(Gara: REAL TERRACINA – GONZAGA FONDI del 5.11.2006 – Campionato III Categoria Latina)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
rilevato preliminarmente che la Società ha dichiarato di rinunciare al reclamo per la parte relativa al calciatore LEHDILI YOUSSEP;
osservato che la sanzione irrogata al Dirigente CORNACCHIA PATRIZIO può essere lievemente ridimensionata in rapporto agli addebiti;
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto attiene alla sanzione del calciatore LEHDILI JOUSSEP che viene conseguente confermata e di ridurre l’inibizione a carico del Dirigente CORNACCHIA PATRIZIO dal 22.12.2006 al 15.12.2006.
La tassa reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GONZAGA FONDI SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 22.12.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE CORNACCHIA PATRIZIO E FINO AL 21.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE LEHDILI YOUSSEP ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 9 DEL 9.11.2006 (Gara: REAL TERRACINA – GONZAGA FONDI del 5.11.2006 – Campionato III Categoria Latina)"