COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEFIASCONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 A CARICO DEL CALCIATORE TARANTELLO GIAMPAOLO E L’AMMENDA DI € 75,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 11 DEL 2.11.2006 (Gara: REAL TERRACINA – ETRUSCA del 28.10.2006 – Campionato di III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEFIASCONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 A CARICO DEL CALCIATORE TARANTELLO GIAMPAOLO E L’AMMENDA DI € 75,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 11 DEL 2.11.2006 (Gara: REAL TERRACINA - ETRUSCA del 28.10.2006 – Campionato di III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della sanzione irrogata al proprio tesserato osservando che il comportamento dello stesso sarebbe stato dettato solo da un moto di stizza e non vi sarebbe stato alcun intento violento nei confronti del direttore di gara; osservato che il referto arbitrale, confermato totalmente in sede di audizione diretta, descrive invece il comportamento del calciatore, come violento e determinato a cagionare lesioni all’arbitro; ritenuto che il gesto addebitato al calciatore che calciava con violenza un bidone di rifiuti contro l’arbitro, colpendolo su di una mano, e solo perché il direttore di gara si proteggeva parto del corpo più sensibili tenendo a protezione il braccio, va equiparato ad un gesto di violenza diretta e consumata; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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