COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE GAGLIARDI MARCO (SOC. ERETUM) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 12 DEL 30.11.2006 (Gara: CASPERIA – ERETUM del 26.11.2006 – Campionato di III Categoria Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE GAGLIARDI MARCO (SOC. ERETUM) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 12 DEL 30.11.2006 (Gara: CASPERIA - ERETUM del 26.11.2006 – Campionato di III Categoria Rieti) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni poste in essere dal calciatore GAGLIARDI MARCO con il presente ricorso non sono da ritenersi nemmeno parzialmente assumibili; infatti il direttore di gara nel proprio rapporto, che è bene ricordare è da considerarsi fronte attendibile di prova, precisa che il calciatore GALGIARDI a palla lontana colpiva con un calcio da dietro un avversario e successivamente lo aspettava nella zona degli spogliatoi da dove gli profferiva ripetute ingiurie; da quanto sopra emerge chiaramente che la sanzione irrogata dal competente Giudice Sportivo è da ritenersi del tutto congrua; ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il ricorso e di confermare la squalifica per 3 gare a carico del calciatore GAGLIARDI MARCO (SOC. ERETUM). La tassa reclamo va incamerata.
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