COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MURIALDINA 2003 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 26.1.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE LOMBARDELLI RENATO E L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 16.11.2006 (Gara: MURIALDINA 2003 – PARADISO VITERBO del 12.11.2006 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MURIALDINA 2003 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 26.1.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE LOMBARDELLI RENATO E L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 16.11.2006
(Gara: MURIALDINA 2003 – PARADISO VITERBO del 12.11.2006 – Campionato III Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente si rileva che il reclamo è stato sottoscritto dal Presidente della Soc. MURIALDINA 2003, Sig. RENATO LOMBARDELLI, in stato di inibizione e quindi dovrà dichiararsi inammissibile per tutte le sanzioni impugnate, ad esclusione di quella comminata al medesimo Sig. LOMBARDELLI valendo, per il principio generale della salvezza degli atti, come reclamo del tesserato.
Ciò premesso, possono ritenersi parzialmente assumibili le argomentazioni addotte dal Sig. LOMBARDELLI, a sostegno della invocata riduzione della sanzione inflittagli, ove si consideri che il comportamento tenuto dall’interessato nei confronti dell’arbitro, in effetti è stato caratterizzato soltanto da una reiterata forma di protesta, manifestata con atteggiamenti irriguardosi ed invasivi, ma senza alcun connotato di aggressività.
Pur censurando tale comportamento, anche per le offese rivolte all’arbitro dalla tribuna, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare la stessa alle effettive responsabilità.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso relativo all’ammenda di e 100,00 a carico della Società MURIALDINA 2003 e di accogliere il reclamo per quanto concerne il Dirigente LOMBARDELLI RENATO, riducendo la inibizione di quest’ultimo dal 21.1.2007 al 31.12.2006.
La tassa reclamo va restituita.
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