COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 049 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO RELATIVAMENTE ALLA GARA COMUNALE DI CAPENA – PRIMA PORTA S.R. DEL 9.12.2006 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 049 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO RELATIVAMENTE ALLA GARA COMUNALE DI CAPENA – PRIMA PORTA S.R. DEL 9.12.2006 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, in virtù di quanto disposto dall’art. 40 comma 9 del C.G.S. ha richiamato gli atti della gara in epigrafe per incongruità delle sanzioni adottate dal competente Giudice Sportivo, a carico della Società COMUNALE DI CAPENA. La Commissione Disciplinare, dopo una attenta valutazione delle carte in possesso, in effetti si è resa conto che le gravi e ripetute minacce rivolte prima dell’inizio della gara all’arbitro lo hanno costretto a non iniziare l’incontro e che pertanto le stesse minacce sono da valutare in modo più approfondito. Infatti l’arbitro nel proprio rapporto precisa che, persona qualificatasi Presidente della Società, dopo avergli consegnato le chiavi dello spogliatoio, iniziava a minacciarlo gravemente e ripetutamente ricordandogli, altresì, i gravi episodi accaduti nel corso di una gara precedente, nella quale calciatori della sua squadra avevano colpito più volte con calci e pugni l’assistente di parte di quell’incontro. A questo punto il fantomatico Presidente lo prendeva per un braccio stringendoglielo e nell’occasione gli intimava di favorire la propria squadra altrimenti, a fine gara, avrebbe pagato le conseguenze facendo entrare sul terreno di giuoco i sostenitori che sarebbero sicuramente passati a vie di fatto. Mentre poi l’arbitro si ritirava da solo per visionare il terreno di giuoco, gli veniva chiuso il cancello che gli veniva riaperto dopo circa 5 minuti, dandogli così la possibilità di rientrare nello spogliatoio. Successivamente alla richiesta di far intervenire la Forza Pubblica in modo da consentire una serena conduzione dell’incontro, il suddetto Dirigente gli rispondeva che il cellulare non gli funzionava. In conseguenza di tutto ciò, l’arbitro decideva di non dare inizio all’incontro e mentre si accingeva ad andarsene, dapprima il custode del campo e poi il dirigente, lo offendevano pesantemente. Da tutto ciò si può ragionevolmente concludere che le sanzioni adottate dal competente Giudice Sportivo possono essere così rideterminate, alla luce di quanto stabilito dagli articoli 12 e 13 del C.G.S. Premesso tutto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di infliggere alla Società COMUNALE DI CAPENA la punizione sportivo della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché la penalizzazione di 2 punti in classifica; di squalificare il campo di giuoco della Società COMUNALE DI CAPENA per n. 2 gare effettive nonché di comminare l’ammenda di € 400. Si conferma l’opportunità di trasmettere l’intero carteggio all’Ufficio Indagini al fine di esperire gli accertamenti del caso circa l’identità del sedicente Presidente della Società.
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