COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 049 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRE GAIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.11.2007 A CARICO DEL CALCIATORE FAVORITI ALESSANDRO, FINO AL 15.1.2007 A CARICO DEL CALCIATORE TERENZI LUCA E DELL’AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 16.11.2006 (Gara: CDQ TORRE MAURA – TORRE GAIA del 12.11.2006 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 049 del 21/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRE GAIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.11.2007 A CARICO DEL CALCIATORE FAVORITI ALESSANDRO, FINO AL 15.1.2007 A CARICO DEL CALCIATORE TERENZI LUCA E DELL’AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 16.11.2006
(Gara: CDQ TORRE MAURA – TORRE GAIA del 12.11.2006 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia delle sanzioni irrogate in quanto, relativamente alla sanzione pecuniaria esclude che il proprio sostenitore sia penetrato nel recinto degli spogliatoi, ed addirittura nello spogliatoio dell’arbitro; mentre per quanto attiene alla sanzione disciplinare a carico dei tesserati esclude il gesto addebitato al FIORAVANTI e ridimensiona quello del TERENZI, ritenendolo involontario;
osservato che il direttore di gara ha sostanzialmente confermato, in sede di audizione diretta, quanto già descritto nel rapporto, precisando di non essere certo che il FIORAVANTI volesse colpirlo al viso all’atto del lancio del terriccio;
ritenuto la sanzione dell’ammenda e della squalifica del calciatore TERENZI LUCA sono da ritenersi del tutto congrue rispetto agli addebiti, mentre può essere lievemente ridimensionata la sanzione a carico del FIORAVANTI ALESSANDRO alla luce della precisazione fornita;
DELIBERA
Di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico della Società e della squalifica fino al 15.1.2007 a carico del calciatore TERENZI LUCA e di ridurre la squalifica del calciatore FAVORITI ALESSANDRO dal 16.11.2007 al 10.9.2007.
La tassa reclamo va restituita.
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