COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 049 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PERLA DEL TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 23.11.2006 (Gara: FEMMINILE COLLE DEL SOLE – PERLA DEL TIRRENO del 19.11.2006 – Femminile Calcio a 11)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 049 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PERLA DEL TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 23.11.2006 (Gara: FEMMINILE COLLE DEL SOLE – PERLA DEL TIRRENO del 19.11.2006 – Femminile Calcio a 11) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; ritenuto preliminarmente che la Società reclamante tende ad escludere con articolate motivazioni la responsabilità della mancata presentazione in campo per l’orario fissato nelle ore 10.30, motivando il fatto con la mancata comminazione dello spostamento dell’orario di gara dallo ore 14.30, come portato sul calendario generale comunicato all’inizio della stagione; osservato che la gara in epigrafe risulta già fissata alle ore 10.30 nel programma gare allegato al Comunicato Ufficiale n. 37 pubblicato il 9.11.2006; ritenuto che i Comunicati Ufficiali si presuppongono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione, come sancito dall’articolo 2 n. 6 del C.G.S. DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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