COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 049 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. ACES CASALBARRIERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/9/2009 A CARICO DEL CALCIATORE TORCOLACCI VALERIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 16/11/06 ( Gara: Aces Casalbarriera – Roviano dell’11/11/06 – Camp. JUN. PROV. RM).
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 049 del 21/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL A.S.D. ACES CASALBARRIERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/9/2009 A CARICO DEL CALCIATORE TORCOLACCI VALERIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 16/11/06
( Gara: Aces Casalbarriera – Roviano dell'11/11/06 - Camp. JUN. PROV. RM).
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
sentito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva:
La reclamante ha escluso che il giocatore Torcolacci volesse colpire l'Arbitro con uno schiaffo, e ha dedotto invece che il giocatore aveva soltanto tentato di fermare, con la mano, il Direttore di gara, per farlo recedere dalla decisione di espellerlo. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva.
Ascoltato in sede di supplemento l'Arbitro ha riferito che dopo la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, il giocatore Torcolacci era stato ammonito, per aver applaudito ironicamente, e subito dopo era stato altresì espulso, in quanto gli aveva rivolto insulti. A quel punto, dopo che era stato già annotato il provvedimento di espulsione, il giocatore si era avvicinato e aveva tentato di colpirlo con uno schiaffo, che non aveva raggiunto il suo viso, in quanto egli istintivamente aveva protetto il volto con il braccio, sicché la mano del Torcolacci, aveva poi colpito direttamente il suo braccio procurandogli dolore. Il Direttore di gara ha inoltre precisato che, mentre abbandonava il terreno di gioco, il giocatore lo aveva nuovamente insultato.
Alla luce delle precisazioni fornite dall'Arbitro – fonte privilegiata e degna di fede – risulta quindi comprovata la sussistenza del gesto di violenza compiuto dal calciatore, gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi, se la prontezza di riflessi dell'Arbitro, non avesse impedito che lo schiaffo raggiungesse il suo viso.
Confermata la natura gravemente violenta di tale comportamento, deve quindi considerarsi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto,
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore TORCOLACCI VALERIO fino al 30/9/2009.
La tassa di reclamo va incamerata.
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