COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL S.S. TORRICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2/2/2007 A CARICO DEL CALCIATORE RECINE DAVIDE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 7/12/06 ( Gara: Nuova Anagni – Torrice del 2/12/06 – Camp. JUN. PROV. FR )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL S.S. TORRICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2/2/2007 A CARICO DEL CALCIATORE RECINE DAVIDE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 7/12/06 ( Gara: Nuova Anagni - Torrice del 2/12/06 - Camp. JUN. PROV. FR ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva: La ricorrente lamenta la eccessività della sanzione inflitta al calciatore Recine, dal momento che questi aveva soltanto assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell'Arbitro. Confermato invece, sulla base del referto arbitrale, che il calciatore, dopo essere stato espulso per frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, aveva inoltre rivolto a quest'ultimo espressioni offensive, con atteggiamento minaccioso, si ritiene tuttavia di ridurre parzialmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il ricorso e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore RECINE DAVIDE dal 2/2/2007 a cinque gare. La tassa di reclamo va restituita.
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