COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTIG CASSINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE D’AMBROSIO RENATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 13 DEL 14.12.2006 (Gara: SANTOPAFRE – SPORTING CASSINO dell’11.12.2006 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTIG CASSINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE D’AMBROSIO RENATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 13 DEL 14.12.2006 (Gara: SANTOPAFRE – SPORTING CASSINO dell’11.12.2006 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali osserva: la ricorrente lamenta la eccessività della sanzione inflitta al calciatore D’AMBROSIO e ne invoca pertanto la riduzione. Pur censurando il comportamento del calciatore il quale, dopo essere stato espulso per frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro, aveva poi rivolto a ques’ultimo espressioni offensive, reiterando gli insulti anche fuori dal terreno di giuoco, si ritiene tuttavia di ridurre parzialmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogare dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il ricorso e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore D’AMBROSIO RENATO da 5 a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.
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