COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. GAVIGNANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ONELLI FAUSTO (TESS. CASPERIA) PARTECIPANTE ALLA GARA GAVIGNANO – CASPERIA DEL 3.12.2006 – CAMPIONATO III CATEGORIA RIETI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. GAVIGNANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ONELLI FAUSTO (TESS. CASPERIA) PARTECIPANTE ALLA GARA GAVIGNANO – CASPERIA DEL 3.12.2006 – CAMPIONATO III CATEGORIA RIETI
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
lette le controdeduzioni della Società CASPERIA;
rilevato che la Società CASPERIA benché convocata, come da richiesta, non si è presentata;
osservato che la reclamante eccepisce la irregolare posizione del calciatore ONELLI FAUSTO in quanto tesserato per altra Società;
rilevato che la Società CASPERIA ha lamentato di aver tesserato il calciatore nell’affidamento del suo inserimento nell’elenco svincolati e di aver ricevuto la comunicazione di rigetto del tesseramento solo dopo l’effettuazione della gara;
rilevato che effettivamente il calciatore ONELLI FASUTO risulta tesserato con l’A.S. MIRTENSE dal 14.9.2006 e la giustificazione del CASPERIA non ha pregio in quanto la Società aveva l’onere di verificare la posizione prima di inoltrare il tesseramento;
DELIBERA
Di comminare alla Società CASPERIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00;
di inibire il dirigente accompagnatore Sig. FORMICHETTI MASSIMO fino al 18.1.2007;
di squalificare il calciatore ONELLI FAUSTO per 1 gara.
La tassa reclamo va restituita.
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