COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. MARCELLINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.2.2007 A CARICO DEI CALCIATORI FACCHINI ALESSIO E SIMEONI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 14.12.2006 (Gara: POL. MARCELLINA – POGGIO NATIVO del 10.12.2006 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA POL. MARCELLINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.2.2007 A CARICO DEI CALCIATORI FACCHINI ALESSIO E SIMEONI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 14.12.2006 (Gara: POL. MARCELLINA – POGGIO NATIVO del 10.12.2006 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta la Società interessata, la quale ha confermato integralmente quanto riportato nel proprio ricorso. Precisa la reclamante che il comportamento tenuto dai calciatori indicati in premessa è stato solo di un certo dissenso nei confronti dell’arbitro a fine gara, dovuto soprattutto alla delusione del risultato finale della partita e per come erano maturati i goals degli avversari.
Erano quindi espressioni di critica e di sfogo, non di lesione diretta alla reputazione dell’arbitro, escludendo categoricamente un significato ed un atteggiamento di minaccia all’arbitro stesso;
Chiede per tali considerazioni la POL. MARCELLINA una riduzione delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo.
Dagli atti ufficiali, fonte unica e privilegiata di prova, si evince che i calciatori FACCHINI ALESSIO e SIMEONI ALESSANDRO a fine gara rincorrevano l’arbitro minacciandolo ed insultandolo, mettendone in discussione l’operato. Venivano allontanati dalle Forze dell’Ordine.
Censurato tale comportamento dei calciatori indicati in epigrafe, va tuttavia rilevato da questa Commissione che i giocatori in questione hanno agito per proteste che hanno assunto toni eccessivi ma non violenti, in considerazione del risultato finale dell’incontro.
Si ritiene pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, di poter rivisitare parzialmente la sanzione inflitta, apportando una lieve riduzione, in ordine ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica inflitta ai calciatori FACCHINI ALESSIO e SIMEONI ALESSANDRO dal 2.2.2007 al 20.1.2007.
La tassa reclamo si restituisce.
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