COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAMO F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANDREOZZI SIMON LUCA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 7.12.06 (Gara: CUS ROMA – SAMO F.C. del 3.12.2006 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAMO F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANDREOZZI SIMON LUCA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 7.12.06 (Gara: CUS ROMA – SAMO F.C. del 3.12.2006 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata, la quale nel confermare quanto riportato sul ricorso originario, ha precisato che, mentre l’arbitro era impegnato a constatare le condizioni di un nostro calciatore che si trovava a terra, a seguito di un infortunio, l’altro nostro atleta ANDREOZZI SIMON LUCA chiedeva spiegazioni all’avversario, di tale comportamento. Si creava un testa a testa tra i due calciatori, nel quale il nostro calciatore riportava una contusione con ematoma alla testa, accentuata dal fatto che l’avversario indossava un piercing al sopracciglio sinistro, mentre l’altro accusava una ferita con versamento di sangue a causa di tale piercing. Per quanto sopra, chiede la SAMO F.C. una riduzione della sanzione inflitta al calciatore ANDREOZZI SIMON LUCA. L’episodio citato dalla ricorrente trova riscontro negli atti di gara; c’è però da sottolineare che la conseguenza dell’atto aggressivo è stata essenzialmente causata dal piercing indossato dal calciatore del CUS ROMA che, in base alle norme regolamentari, non avrebbe dovuto indossarlo; per tale motivo, questa Commissione Disciplinare ritiene che le motivazioni esposte dalla Società SAMO F.C. possano essere parzialmente assumibili e quindi la sanzione comminata dal Giudice Sportivo possa essere lievemente ridimensionata. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo della Società SAMO F.C. e di ridurre pertanto la squalifica del calciatore ANDREOZZI SIMON LUCA da 6 a 4 gare. La tassa reclamo si restituisce.
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