COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 05/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 2 – Reclamo U.S. Altarese avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria Altarese-Sassello del 17-9-2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 05/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 2 - Reclamo U.S. Altarese avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria Altarese-Sassello del 17-9-2006 Sostenendo l’irregolare partecipazione alla gara del calciatore Persenda Stefano della Soc. Polisportiva Sassello, schierato a dire della reclamante malgrado squalificato, l’U.S. Altarese chiede, con reclamo ritualmente proposto nei termini, l’assegnazione della vittoria a tavolino secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S.. La controparte, regolarmente avvisata, non ha opposto controdeduzioni. Il reclamo è fondato e merita l’accoglimento. Il calciatore Persenda Stefano, che nella stagione sportiva 2005/2006 era tesserato per l’A.S.D. Albisole 1909 disputante il Campionato di Prima Categoria, è incorso in una giornata di squalifica per recidività in ammonizioni formali, come da C.U. n. 55 del 16.05.2006 C.R. Liguria. Tale sanzione il calciatore avrebbe dovuto scontarla nella prima gara ufficiale disputata dalla Polisportiva Sassello (suo nuovo sodalizio d’appartenenza), vale a dire nella gara del Campionato di Prima Categoria Altarese-Sassello del 17-9-2006 dove invece è stato schierato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo dell’U.S. Altarese delibera di infliggere alla Polisportiva Sassello la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato di Prima Categoria Altarese-Sassello del 17-9-2006, col risultato di 3-0 (art. 12 comma 1 e comma 5 lettera a) C.G.S.). Delibera inoltre di squalificare il calciatore Persenda Stefano per un’ulteriore giornata di gara, e di comminare alla Polisportiva Sassello l’ammenda di € 250,00 (euro duecentocinquanta). In quanto accolto il reclamo, la tassa deve essere restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it