COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 4 – Reclamo A.C. Rapallo Ruentes 1914 avverso la sanzione dell’ammenda di € 300 – Gara Rapallo – Camogli del 24.9.2006 Campionato di Promozione. C.U. n. 13 del 28.9.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 4 - Reclamo A.C. Rapallo Ruentes 1914 avverso la sanzione dell'ammenda di € 300 - Gara Rapallo - Camogli del 24.9.2006 Campionato di Promozione. C.U. n. 13 del 28.9.2006 La Commissione Disciplinare, letti gli atti relativi al reclamo in epigrafe, rilevato che le considerazioni della reclamante non appaiono contrastanti – in ordine allo svolgimento oggettivo dei fatti – con quanto riferito dall’arbitro in sede di rapporto come di seguito perfettamente compendiato dal primo giudice “Dai documenti ufficiali e dal supplemento di rapporto, si evince che a fine gara al rientro negli spogliatoi dei partecipanti alla gara, iniziava una contestazione da parte di sostenitori della società dalla sovrastante tribuna con insulti e lancio di sputi in direzione della terna arbitrale che colpivano in varie parti del corpo. All'uscita dall'impianto sportivo la terna arbitrale e il dirigente addetto agli ufficiali di gara sig. Paganelli Umberto si avviavano verso l'autovettura del direttore di gara. Raggiunta la stessa, si avvicinavano alcuni sostenitori della società che insultavano e spingevano leggermente i componenti della terna. L'arbitro e gli assistenti riuscivano a salire sull'autovettura e mentre si apprestavano a partire, la stessa veniva colpita da un calcio ad una fiancata” atteso che la reclamante sostiene che i fatti sopra descritti sono stati causati dalla risposta provocatoria del direttore di gara a frasi e fischi indirizzati dalla locale tifoseria all’indirizzo della terna arbitrale e che comunque l’arbitro avrebbe dovuto consegnare la propria autovettura in custodia ai dirigenti della società, perciò ritiene l’irrogazione dell’ammenda ingiustificata ed iniqua; osserva le doglianze della società ricorrente non possono trovare ingresso nel giudizio d’appello perché la responsabilità oggettiva delle intemperanze delle tifoserie, ricade sempre e comunque sul sodalizio d’appartenenza e la mancata consegna in custodia dell’autovettura non può costituire una valida giustificazione poiché (oltre al fatto di non essere un fatto derivante da una qualche norma, ma una semplice raccomandazione) la consegna delle chiavi non avrebbe impedito lo svolgersi dei fatti accaduti dopo la ripresa di possesso dell’autovettura da parte della terna arbitrale. Per questi motivi, ritenuta la sanzione dell’ammenda equa e giustamente commisurata ai fatti rapportati, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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