COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 26/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 10 – Reclamo A.C.D. Virtus Entella Chiavari avverso l’inibizione del massaggiatore Borghi Alessandro fino al 22 Novembre 2006 – Gara Virtus Entella – Loanesi del 24.9.2006 Campionato Eccellenza C.U. n. 13 del 28.9.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 26/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 10 - Reclamo A.C.D. Virtus Entella Chiavari avverso l'inibizione del massaggiatore Borghi Alessandro fino al 22 Novembre 2006 - Gara Virtus Entella - Loanesi del 24.9.2006 Campionato Eccellenza C.U. n. 13 del 28.9.2006 La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo proposto dall’A.C.D. Virtus Entella Chiavari avverso l’inibizione sino al 22.11.2006 del massaggiatore Borghi Alessandro, nel quale si sostiene l’estraneità del medesimo ai fatti riferiti dall’arbitro, fatti riconducibili invece all’allenatore in seconda del sodalizio, il quale, pur non essendo indicato sulla distinta, avrebbe dovuto essere riconosciuto dal direttore di gara per avergli sottoposto, prima dell’inizio dell’incontro, i palloni da utilizzare per la disputa dello stesso; • respinta la richiesta di un confronto con la terna arbitrale per favorire l’esatta ricostruzione dei fatti, perché non consentita dai regolamenti; • acquisito un supplemento di rapporto nel quale l’arbitro conferma quanto già esposto nel primo referto; • ricordato che il giudizio sportivo si svolge esclusivamente sulla base degli atti ufficiali, che quando si appalesano chiari ed univoci, come nel caso in esame, rivestono, a’ sensi dell’art. 31 lett.A1 C.G.S., valore di prova assoluta assistita da privilegio; • ritenuta la sanzione inflitta in prime cure equa ed appropriata all’infrazione commessa; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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